chi siamo
Statuto Associazione Arca dei giochi
Art. 1 – Denominazione
L’Associazione avente denominazione L’Arca dei giochi (da ora Associazione) è un’associazione culturale non riconosciuta costituita ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 – Scopo e durata
2.1. L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.
2.2. Gli scopi dell’Associazione sono la partecipazione, il supporto, il coordinamento di persone fisiche, giuridiche ed enti statali aventi oggetto l’organizzazione, la promozione, la divulgazione, la creazione e la diffusione del gioco finalizzato a fini didattici, d’apprendimento (c.d. gamification) e ricreativi, la promozione dell’uso del gioco come strumento in ambito scolastico, educativo e formativo, lo sviluppo della più ampia inclusività.
Il gioco è inteso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come gioco da tavolo, di società, di carte, di miniature, o di ruolo; di esso fa parte ogni materiale teso a supportare tale attività.
In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione potrà curare:
- L’organizzazione, il supporto attivo, la promozione di iniziative legate al gioco.
- La pubblicazione di riviste, articoli ed altro materiale.
- La creazione e gestione di siti e comunità su Internet o tramite social.
- La pubblicazione di giochi ritenuti idonei e attinenti agli scopi dell’Associazione.
- L’organizzazione di convention, incontri, congressi, tavole rotonde ed eventi in genere.
- L’organizzazione, la sponsorizzazione ed il finanziamento di eventi culturali legati al gioco.
- Le attività istituzionali sul territorio attraverso appositi accordi con altri enti statali e/o senza scopo di lucro.
- La prototipazione di giochi attinenti agli scopi dell’Associazione.
- Il supporto a game designer non pubblicati per lo sviluppo dei loro progetti.
- La trasposizione di giochi “reali” e/o giochi “di una volta” in giochi da tavolo.
2.3 Nell’ambito del suo oggetto sociale, l’Associazione potrà promuovere iniziative di solidarietà.
2.4. In via meramente strumentale al perseguimento dei propri fini e comunque non prevalente l’Associazione potrà esercitare attività commerciali e partecipare ad iniziative imprenditoriali.
Art. 3 – Entrate e patrimonio
3.1 L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
L’Associazione potrà avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle dette finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
3.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quota associativa annua degli associati;
- donazioni, eredità, legati ad elargizioni, erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituti pubblici, di altre associazioni o fondazioni o ETS, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fii statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ricavi da sponsorizzazioni e sfruttamento dei marchi;
- entrate derivanti da svolgimento di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate derivanti da pubblicazioni;
- altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
3.3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’eventuale imposizione di una quota sociale ed il suo ammontare. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento dell’eventuale quota associativa annuale. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
3.4 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
3.5 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili, anche immateriali, ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
3.6 Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento delle rendite dell’Associazione nel modo che riterrà più conveniente e redditizio per il conseguimento dello scopo dell’Associazione.
Art. 4 – Modalità di adesione
4.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
Possono presentare richiesta di adesione all’Associazione:
- persone fisiche,
- associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite,
- enti morali ed istituzionali pubblici o privati che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie.
4.2. Le domande di adesione devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici del richiedente, se persona fisica, ovvero dei riferimenti anagrafici del legale rappresentante dell’ente richiedente, negli altri casi, al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, e dopo aver deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Art. 5 – Categorie di soci
5.1. I soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori: sottoscrivono in data odierna il presente Statuto.
- Soci Ordinari e Sostenitori: entreranno a far parte dell’Associazione successivamente alla sua costituzione.
- Soci Onorari: coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano sostenuto in modo determinante le attività dell’Associazione. Non sono soggetti al pagamento della quota annuale.
5.2. I soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno a disposizione un voto ciascuno in assemblea.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
6.1. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie se in regola con il pagamento della quota associativa.
6.2. Tutti i Soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 7 – Organi dell’associazione
7.1. Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
8.1. L’Associazione ha nell’assemblea il proprio organo sovrano.
8.2. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. Essa viene fissata con avviso da spedire per email, sms o analogo canale, all’indirizzo indicato dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, la quale potrà svolgersi anche con l’ausilio di idonei strumenti tecnologici.
8.3. Per l’assemblea ordinaria o straordinaria non sono ammesse deleghe.
La convocazione delle assemblee dovrà contenere l’indicazione del luogo dove sarà tenuta l’assemblea, qualora essa non si svolta in forma esclusivamente virtuale; l’indicazione dell’ora della prima e della seconda convocazione; l’ordine del giorno dell’assemblea.
8.4. Il Presidente svolge il ruolo di Presidente dell’assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura di un Segretario nominato dal Presidente dell’assemblea. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente sia dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante pubblicazione in apposito spazio sul sito internet dell’Associazione.
8.5. L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per:
- l’esame della relazione annuale, culturale e finanziaria;
- l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- l’approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
8.6. L’Assemblea ordinaria è convocata ogni tre anni per l’elezione ed il rinnovo del Consiglio Direttivo.
8.7. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa o in seconda convocazione senza quorum.
L’Assemblea delibera, dove non altrimenti specificato, a maggioranza dei presenti.
8.8. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente. Essa delibera su:
- la determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei Soci;
- le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
- Ogni altra materia prevista dalla legge.
8.9. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa e delibera in ogni caso con il voto della maggioranza dei presenti.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
9.1. L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo comporto da tre Soci Fondatori nominati dall’Assemblea ordinaria.
9.2. Ad eccezione del primo mandato, la cui durata è stabilita in sei anni, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.
9.4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche in video e/o audio conferenza, almeno tre volte all’anno.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata, a mezzo e-mail, sms o altro analogo canale, a tutti i membri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso urgenza la stessa può essere inviata almeno ventiquattro ore prima.
9.5. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9.6. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
9.7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo compete:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; esso compie tutti gli atti diretti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- ogni potere per la gestione del patrimonio e delle entrate ordinarie e straordinarie;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la loro presentazione all’Assemblea;
- l’approvazione, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- la nomina di dipendenti e collaboratori determinandone l’eventuale retribuzione;
- la compilazione di eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
- l’elaborazione delle linee guida ed il programma annuale delle iniziative;
- la delibera sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere.
9.8. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi di figure professionali esterne all’Associazione.
9.9. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 10 – Presidente
10.1. Il Presidente dell’Associazione viene scelto all’interno dei membri del Consiglio Direttivo se possibile tra i Soci Fondatori. Il Vice Presidente viene scelto all’interno dei membri del Consiglio Direttivo se possibile tra i Soci Fondatori.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci.
10.2. Il Presidente
- ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, predisponendo l’ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio Direttivo ed ogni altro documento necessario per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo qualora non vi siano altri soggetti delegati indicati nella delibera;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l’Assemblea dei Soci.
Art. 11 – Esercizio finanziario
11.1. L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il giorno 31 (trentuno) di cembre di ogni anno.
Art. 12 – Scioglimento
12.1. L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
12.2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Articolo 13 – Disposizioni Finali
13.1. Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, si applicano le disposizioni di legge.